Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): una guida
Tutto ciò che bisogna sapere sul DVR
Decidere di installare un impianto fotovoltaico è una scelta importante che può contribuire a migliorare la nostra vita e, di conseguenza, il nostro ambiente e il nostro futuro.
Ma quando si sceglie di compiere questo passo, è necessario tenere conto di un aspetto importante: il processo di installazione dei pannelli solari fotovoltaici. Questa operazione deve infatti essere realizzata in modo corretto e, soprattutto, in completa sicurezza.
Per questo motivo è necessario affidarsi a installatori di impianti fotovoltaici formati, con esperienza, abilità e dotati di tutti i certificati necessari per attuare correttamente la loro professione.
Tra gli strumenti fondamentali, assieme alla certificazione FER, troviamo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un prospetto imprescindibile senza cui è impossibile procedere in completa sicurezza.
In questo articolo ti vogliamo spiegare meglio che cos’è il DVR, come si esegue una valutazione dei rischi e in che modo è possibile garantire una corretta sicurezza per tutti gli installatori di impianti fotovoltaici.
Iniziamo!
DVR: di cosa si tratta
Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto anche come DVR, è un prospetto che racchiude l’analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Al suo interno sono contenute tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione volte ad assicurare la maggior sicurezza possibile.
Si tratta di un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, mentre ne sono esonerate le imprese senza dipendenti come, per esempio, le imprese familiari e i liberi professionisti.
Nel caso delle aziende con almeno un dipendente, è il datore di lavoro colui che deve provvedere a elaborare tale documento, entro e non oltre 90 giorni dall’apertura dell’attività.
Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale e munito di data certa. La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve inoltre essere resa disponibile per eventuali visite di ispezione (come per esempio da parte di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione.
Il datore che non effettua tale valutazione o presenta una compilazione incompleta è sanzionabile con un ammenda di €15.000, una sospensione dell'attività e una possibile pena detentiva fino a 8 mesi.
Cosa deve contenere il DVR?
Per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi è necessario inserire tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli.
Nello specifico, al suo interno si dovrà trovare:
- I dati anagrafici dell’azienda;
- Il numero di dipendenti;
- La descrizione del ciclo lavorativo: le fasi di lavoro, l’elenco dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;
- Presentazione di tutte le figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa;
- Il controllo dell’efficienza di tutte le misure di sicurezza adottate;
- I criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
- Un programma di informazione e formazione per tutti i lavoratori;
- Un programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel corso del tempo.
Scadenza e aggiornamento del DVR
Non esiste una vera e propria scadenza quando si parla di DVR, in quanto tale documento deve essere riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, secondo la legge, deve essere aggiornato ogni qual volta si verifichino i seguenti casi:
- Vengano apportate modifiche al processo produttivo (come l'introduzione di nuovi attrezzi o macchinari);
- Attuate variazioni sull’organizzazione del lavoro;
- Apportati cambiamenti dell’impianto normativo relativo alla sicurezza sul lavoro.
Dopo aver visto tutto ciò che riguarda il DVR, ora concentriamoci su come redigere un corretto documento di rischi per gli installatori di impianti fotovoltaici.
DVR per installatori fotovoltaici
L’installazione degli impianti fotovoltaici comporta due diverse tipologie di rischi:
- problematiche di tipo elettrico-impiantistico, come per esempio in caso di ostruzioni su luoghi di passaggio non lontani da spazi contenenti materiale pericoloso;
- problematiche di tipo civile (strutturale e di sicurezza), come un’interferenza con il sistema di ventilazione o il rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.
È opportuno ricordare che non esiste un DVR standard, in quanto ogni azienda ha la possibilità di redigere un proprio e personale documento a seconda dei rischi a cui può andare incontro.
Quando si parla di installatori fotovoltaici esistono però alcune valutazioni base, che devono essere verificate per evitare possibili danni.
Tra le valutazione di rischio che ogni azienda di impianti fotovoltaici è tenuta a compiere troviamo quelle relative a:
- Rischi legati al microclima e ai colpi di calore per attività svolte all’aperto;
- Rischi per la presenza e l’uso di macchine e attrezzature di lavoro;
- Rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- Rischi per la presenza di agenti chimici e biologici;
- Rischio di incendi;
- Rischi da stress lavoro correlato.
Nell’infografica sottostante puoi trovare un riassunto dei principali elementi di valutazione dei rischi:
Conclusione
Poter lavorare in sicurezza è la regola principale che ogni azienda dovrebbe sempre impegnarsi a rendere possibile per i suoi dipendenti, e più una professione presenta rischi, più è importante garantire la giusta tutela.
Oggi chi si occupa di installazioni fotovoltaiche deve poter essere sicuro di operare in completa sicurezza, e questo per noi di Otovo è l’aspetto più importante.
Tutti gli installatori di impianti fotovoltaici che collaborano con noi sono assicurati di DVR e di tutte le certificazioni necessarie che attestino qualità lavorative, esperienza e affidabilità.
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Domande frequenti
Chi elabora il documento di valutazione dei rischi?
Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro entro e non oltre 90 giorni dall’apertura dell’attività.
Dove va custodito il documento di valutazione dei rischi?
Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale e munito di data certa. La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve inoltre essere resa disponibile per eventuali visite di ispezione.